Ecco le ragioni di chi ha voluto bocciare la legge sull’omofobia

La Camera dei deputati ha bocciato la proposta di legge sull’omofobia approvando la pregiudiziale di incostituzionalità voluta dall’Udc. L’iniziativa era stata presentata come un passo in avanti sulla strada della civiltà e come uno strumento di lotta contro la discriminazione, e lo scopo di questa nostra dichiarazione di intenti è esporre le ragioni per le quali, a nostro avviso, l’approvazione della legge sarebbe stata pericolosa, in sé e per gli effetti che avrebbe potuto determinare.
18 AGO 20
Ultimo aggiornamento: 21:34
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La Camera dei deputati ha bocciato la proposta di legge sull’omofobia presentata dagli onorevoli Paola Concia e Antonio Di Pietro approvando (con 285 voti a favore, 222 contrari e 13 astensioni) la pregiudiziale di incostituzionalità voluta dall’Udc. Il testo della legge voleva introdurre nel Codice penale l’aggravante di “avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato”. L’iniziativa era stata presentata come un passo in avanti sulla strada della civiltà e come uno strumento di lotta contro la discriminazione, e lo scopo di questa nostra dichiarazione di intenti è esporre le ragioni per le quali, a nostro avviso, l’approvazione della legge sarebbe stata pericolosa, in sé e per gli effetti che avrebbe potuto determinare.

1.
Il nostro ordinamento punisce senza distinzioni ogni aggressione alla integrità della persona e alla sua sfera morale, e in più contiene un’aggravante consistente nei “motivi abietti”. Tale circostanza comprende agevolmente le situazioni in cui la condotta è realizzata allo scopo di offendere, a causa dell’orientamento sessuale, la dignità di ogni persona, come insegna la giurisprudenza: l’offesa alla persona, in quanto distruttiva di un bene personale, è essa stessa una discriminazione, al di là dell’orientamento sessuale della vittima. Con l’aggravante che viene proposta la risposta sanzionatoria viene invece allargata nei confronti di medesimi reati, sulla base dei moventi più intimi: il giudice potrà “presumere” i motivi dell’agire – con inversione dell’onere della prova – rispetto a tutte le condotte illecite che interessino soggetti di cui siano noti specifici stili di vita in materia sessuale. Il “diritto penale del fatto” sconfina in questo modo in un inaccettabile “diritto penale dell’atteggiamento interiore”.

2. La discriminazione è un concetto ampio, dal quale deriva uno spazio enorme di intervento penale. Se costituisse aggravante qualsiasi discriminazione per motivo di orientamento sessuale, la madre che cercasse di persuadere la figlia di non sposare una persona che manifesti un orientamento “bisessuale”, rappresentandole i rischi per la formazione di un nucleo familiare stabile, rischierebbe l’imputazione di violenza privata, aggravata da discriminazione per motivo di orientamento sessuale. Conseguenze come questa limiterebbero in modo inaccettabile sia la libertà di espressione del pensiero sia la libertà e l’autonomia delle persone nell’esercizio dei propri diritti e nella regolazione dei propri interessi, violando i diritti fondamentali di libertà statuiti dagli artt. 21 e 30 della Costituzione. E’ pure ipotizzabile la violazione degli articoli 18 e 19 della Costituzione, con riferimento alla libertà di associarsi e alla libertà di professare la propria fede religiosa e di farne propaganda. Il rischio di procedimenti penali sorge a fronte di qualsiasi giudizio critico, sul piano scientifico, etico ed educativo, di determinati orientamenti sessuali; o di qualsiasi dottrina religiosa o espressione educativa, che sostenga la contrarietà al diritto naturale degli orientamenti sessuali diversi da quello eterosessuale.

3.
E’ evidente che la nostra posizione non si basa soltanto su ragioni di ordine giuridico. Attribuire una specifica e più energica tutela penale “all’orientamento sessuale della persona offesa dal reato” significa attribuire all’orientamento omosessuale (l’unico orientamento sessuale che lamenta “discriminazioni”) non un valore in sé positivo, ma un valore maggiormente positivo rispetto ad altri motivi discriminatori, non previsti dall’ordinamento: provocare una lesione a una persona perché donna verrebbe sanzionato meno gravemente del provocarla a chi manifesta un orientamento omosessuale. L’aggravante rivela allora tutto il suo contenuto simbolico; la riforma, oggi inutile sotto l’immediato profilo pratico, appare una implicita “premessa” di altri e ben più importanti passaggi: il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali attraverso un matrimonio o un simil-matrimonio, fondato sul carattere “discriminatorio” della limitazione del vincolo a persone di sesso diverso; l’adozione di bambini da parte di coppie del medesimo sesso; il ricorso per le stesse coppie alle tecniche di fecondazione artificiale, oggi vietato dalla legge; la penalizzazione di quegli educatori per i quali essere sessuati non è una questione di scelta.
Far coincidere la prevenzione con il profilo esclusivamente penalistico è peraltro un alibi rispetto al mancato impegno preventivo su altri fronti, compreso quello, spesso disatteso, di una sana educazione al rispetto di ogni essere umano, a prescindere dalle sue condizioni di vita, di salute e, ovviamente, dalle sue stesse scelte. Di più, con l’espressione “orientamento sessuale” non si farebbe riferimento al fatto che l’esercizio in concreto della sessualità è lasciato alla libertà individuale, quali ne siano le modalità, purché non coercitive: si affermerebbe per legge che la sessualità in sé costituisce un orientamento soggettivo. Siamo convinti che ci sia tanto lavoro da compiere per superare e rimuovere le discriminazioni. A condizione che le si individui nella loro esatta realtà e consistenza, contrastando norme, come quella della proposta Concia-Di Pietro, che, pur con l’intenzione di combatterle, rischiano di introdurne altre, e più pesanti.
Alfredo Mantovano, Maurizio Lupi, Isabella Bertolini, Maurizio Bianconi, Barbara Saltamartini, Alessandro Pagano, Raffaello Vignali, Renato Farina, Carlo Nola, Giuseppe Marinello, Gabriele Toccafondi, Alessio Bonciani, Riccardo Migliori, Carla Castellani, Enrico Pianetta, Marcello de Angelis, Edmondo Cirelli